Green Pass - D.L. 127 del 21.09.2021 – L’art.3 regola il Green Pass in ambito lavorativo privato
Green Pass - D.L. 127 del 21.09.2021 – L’art.3 regola il Green Pass in ambito lavorativo privato
La ratio di questa legge è allargare il più possibile la platea dei soggetti tenuti al rispetto di esibite il Green Pass per salvaguardare la salute sui luoghi di lavoro - Obbligo di Green Pass in vigore dal 15 10.21
Domanda: I protocolli covid-19 adottati dall’aprile 2020 sono superati con l’introduzione dell’obbligo del Green Pass?
Risposta (Mirko Udovich): NO, devono continuare ad essere applicati per tutelare la salute dei lavoratori.
Domanda: Chi sostiene la spesa per il tampone ogni 48/72 ore per i non vaccinati?
Udovich: Il costo del tampone è a carico del lavoratore. Non trattandosi di dpi dispositivo di protezione individuale come le mascherine, i guanti, i gel, scarpe antiinfortunistiche, caschi, cuffie ecc, non può obbligatoriamente essere messo a disposizione da parte del datore di lavoro. Nulla vieta, comunque, al datore di lavoro di accollarsi la spesa dei tamponi per i propri lavoratori.
Domanda: Smart Working, il lavoratore può chiedere di usufruire del lavoro agile essendo privo di Green Pass?
Udovich: Il lavoratore può chiederlo, ma il datore di lavoro non è obbligato a concederlo.
Domanda: Può il datore di lavoro chiedere la certificazione del Green Pass anticipatamente per organizzare il lavoro (turni, trasferte ecc.)?
Udovich: Il comma 6 dell’art. 3 prevede la possibilità, da parte del lavoratore, di comunicare preventivamente il mancato possesso del Green Pass. Ma è una facoltà, non un obbligo. Si ritiene quindi che il datore di lavoro non abbia il potere di richiedere preventivamente il Green Pass al lavoratore, anche se ciò potrà provocare non pochi problemi organizzativi per l’azienda.
Domanda: Da quando decorre e quando termina l’obbligo del Green Pass per i lavoratori?
Udovich: L’obbligo scatta il 15.10 e terminerà il 31.12.21. Il 31.12.21 è l’attuale data di proroga dello stato di emergenza sanitaria.
Domanda: chi sono i soggetti destinatari, ovvero chi sono i “lavoratori”?
Udovich: Chiunque svolga un lavoro in ambito privato indipendentemente dal tipo di contratto (dipendente, collaboratore, autonomo). Quindi anche i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, professionisti) avranno l’obbligo di essere dotati di Green Pass per lo svolgimento della propria attività, perché la norma è tesa a tutelare la salute sui luoghi di lavoro, da chiunque siano frequentati.
Domanda: Il datore di lavoro deve essere munito di Green Pass?
Udovich: SI, il datore di lavoro deve essere in possesso del Green Pass
Domanda: Nel caso di appalto, il committente (appaltante) può richiedere l’esibizione del Green Pass al lavoratore del proprio appaltatore?
Udovich: SI, qualunque soggetto intervenga nella filiera dell’appalto può chiedere l’esibizione del Green Pass al personale del proprio appaltatore/subappaltatore.
Domanda: Ci sono distinzioni tra lavori svolti all’aperto ed in ambiente chiuso?
Udovich: NO, nessuna distinzione, il Green Pass è obbligatorio in TUTTI i luoghi di lavoro, che siano all’aperto od al chiuso.
Domanda: Quali sono i lavoratori che sono esentati dall’obbligo di esibizione del Green Pass?
Udovich: I soggetti esentati dalla campagna vaccinale con apposita certificazione medica.
Domanda: Posso licenziare il dipendente se non esibisce il Green Pass o dichiara di esserne sprovvisto?
Udovich: Non è mai possibile licenziare un dipendente per questa motivazione, c’è l’obbligo di conservazione del posto di lavoro. È solo prevista la sospensione della retribuzione in quanto è ritenuta assenza ingiustificata.
Domanda: Ci sono sanzioni disciplinari per chi non ha il Green Pass?
Udovich: SI e NO: non sono previste sanzioni disciplinari al di là della sospensione della retribuzione, quando il lavoratore dichiara di non essere in possesso del Green Pass o ne risulta privo al controllo di accesso in azienda. Se, contrariamente, il lavoratore accede ugualmente al posto di lavoro privo di Green Pass è prevista una sanzione amministrativa a suo carico, da irrogare a cura del Prefetto, da € 600 a 1.500.
Domanda: Ci sono deroghe per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti?
Udovich: Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo 5 gg di assenza ingiustificata per mancanza di Green Pass, il lavoratore può essere sospeso e sostituito da altro lavoratore con contratto a termine di 10 gg rinnovabili per una volta per altri 10 gg fino al 31.12. (art. 3 comma 7).
Domanda: Il Green Pass viola le normative sulla privacy?
Udovich: Assolutamente NO, perchè il Green Pass è stato concertato insieme ai garanti della privacy di tutti i Paesi UE.
Domanda: Come si ottiene il Green Pass valido?
Udovich: Con la vaccinazione completata, con la guarigione dalla malattia Sars-Cov2 da non più di 6 mesi o con un tampone antigenico o molecolare. Il tampone antigenico (rapido) ha validità di 48 h, quello molecolare di 72 h.
Domanda: Come viene verificato e che dati sono visibili al verificatore?
Udovich: Solo ed esclusivamente con la app “VERIFICAC19”, questa evidenzia al verificatore solo il nome e cognome, data di nascita e validità del Green Pass (spunta verde). I dati relativi alle modalità di rilascio del Green Pass (vaccinazione, guarigione o test) essendo dati sensibili, sono criptati e conservati unicamente dal Ministero della Salute. Per cui non vi è alcuna violazione della privacy.
Domanda: Posso conservare copia del Green Pass cartaceo dei lavoratori per evitare la verifica quotidiana?
Udovich: Al momento il garante della privacy si è espresso in maniera negativa. Si attendono ulteriori indicazioni.
Domanda: Chi può verificare il Green Pass?
Udovich: Il datore di lavoro, un suo incaricato interno o esterno con apposita delega come “incaricato al trattamento dei dati” ai sensi del GDPR.
Domanda: E’ necessario il controllo giornaliero su tutto il personale?
Udovich: NO, l’art. 3 comma 5 prevede la possibilità di verifica anche a campione, purchè vi sia una rotazione costante dei lavoratori verificati e sia ragionevole la struttura organizzativa di controllo. Per i lavoratori esterni all’azienda il controllo deve essere fatto al momento dell’accesso.
Domanda: Per i lavoratori stranieri esiste l’obbligo del Green Pass per le prestazioni svolte in Italia?
Udovich: SI, per i lavoratori nella UE il Green Pass è rilasciato dal Paese Comunitario ed ha la stessa validità di quello Italiano. Per i lavoratori extra UE il Ministero della Salute con ordinanza del 29 luglio 2021 (art. 7) ha stabilito per quali Paesi la certificazione verde è equiparata a quella Italiana e sono: USA, Canada, Israele, Giappone, UK. Per tutti gli altri Paesi i lavoratori in ingresso in Italia devono attenersi alle norme stabilite nella medesima ordinanza (tampone e quarantena).
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